Art. 7.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'erogazione degli indennizzi a decorrere dal mese di luglio di ogni anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 2, e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno in corso.
      2. Per la copertura della differenza di cui all'articolo 5, comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a istituire una apposita unità previsionale di base nell'ambito del proprio stato di previsione per ogni anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino all'esaurimento delle domande di indennizzo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.